top of page
Copia di Progetto senza titolo (8).png

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con il termine dispositivi di protezione individuale (acronimo DPI) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo. [D.Lgs. 475/92]

 

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando l'adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.

 

I DPI devono:

  • essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore

  • tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore

 

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:

  • I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi - autocertificati dal produttore

  • II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato

  • III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione

 

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.

Protezione del corpo e della pelle

Sono DPI di vario tipo, appartenenti alla I, II e III categoria: Indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, calore, radiazioni, ecc.) Dispositivi di protezione di tronco e addome (giubbotti o grembiuli) Dispositivi di protezione della pelle (creme protettive, pomate).

Protezione degli arti superiori

I dispositivi per la protezione degli arti superiori riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura.

Protezione dell'udito

Il danno all'udito (detto ipoacusia professionale) è grave perché non rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più rigenerarsi. I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri.

Protezione del capo

Il dispositivo di protezione per il capo è uno solo: Elmetto - norme di conformità EN397 Esso è composto dalle seguenti parti: Calotta di protezione Bardatura Fascia antisudore e deve avere i seguenti requisiti: sufficiente resistenza alla perforazione adeguato grado di assorbimento agli urti buona aerazione

Protezione degli arti inferiori

La protezione dei piedi è importante sia per la loro incolumità sia per garantire una buona stabilità del lavoratore. In generale, per gli arti inferiori, sono previsti i seguenti DPI: Scarpe - norme di conformità EN345 Ginocchiere Ghette Suole amovibili Dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede

Visibilità

Indumenti ad alta visibilità - norme di conformità EN471 L'art. 21 del Codice della strada e l'art. 37 del regolamento hanno reso obbligatori gli indumenti ad alta visibilità recependo la norma europea UNI EN 471 del marzo 1995 con il DM 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità”.

Protezione degli Occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo: Occhiali, Maschere, Visiere , Schermi

Protezione da cadute dall'alto

I DPI anticaduta rientrano tutti nella III categoria, dati i rischi elevati che derivano dalla caduta, e sono soggetti a particolari procedure di certificazione CE; essi si dividono in: Imbragatura - norme di conformità EN361 Cintura con imbracatura - norme di conformità EN358 Cordino d'aggancio - norme di conformità EN355

Protezione delle vie respiratorie

I DPI a protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR, servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è comunque superiore al valore-limite del 17%

bottom of page