Per la normativa antincendio, è stato un momento di grandi variazioni.
Nell’ultimo trimestre del 2022 sono entrati in vigore i tre decreti emanati il 1-2-3 settembre 2021.
D.M. 1° Settembre 2021:
controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
I dispositivi antincendio devono adempiere i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento,
e dal manuale d’uso e manutenzione.
In tal modo è fondamentale che le attività di controllo e manutenzione siano svolte da tecnici manutentori qualificati e dettagliate nel registro delle manutenzioni, di cui ogni azienda deve disporre.
Per tanto il D.M. stabilisce che, per certificare le proprie competenze, i tecnici devono possedere dei requisiti professionali derivanti anche dalla frequentazione di corsi di formazione tecnico-pratici.
La parte di normativa rinviata al 25 settembre 2023 regolamenta:
la qualificazione dei tecnici,
i requisiti dei docenti formatori,
le caratteristiche dei corsi di formazione,
le conoscenze,
abilità e competenze da acquisire.
Oltre ai controlli svolti dai tecnici qualificati deve essere regolata una sorveglianza anche da parte degli stessi lavoratori che operano utilizzando gli strumenti da controllare.
D.M. 2° Settembre 2021:
criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza.
Questo decreto ha previsto importanti prescrizioni sui criteri di sicurezza antincendio in fase di esercizio e in fase di emergenza, i quali devono essere messi in atto in tutti i luoghi di lavoro ad eccezione i cantieri temporanei o mobili e stabilimenti con pericolo di incidenti connessi con sostanze pericolose.
Spetta al datore di lavoro l'obbligo di valutare i fattori di rischio antincendio nella propria attività.
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza durante l’esercizio lavorativo ordinario, gli elementi determinanti sono l’adeguata formazione e informazione dei lavoratori, che devono essere fornite sin dal momento dell'assunzione, e lo svolgimento delle prove di evacuazione se prescritte dalla normativa.
Gestire la sicurezza in situazioni di emergenza, invece, significa adottare le misure organizzative e gestionali previste dal DVR, anche attraverso l’elaborazione di un piano di emergenza.
La redazione del piano di emergenza è obbligatoria quando, nel luogo di lavoro, sono occupati almeno dieci lavoratori, oppure nei luoghi di lavoro aperti al pubblico dove vi è la presenza di oltre cinquanta persone a prescindere dai dipendenti attivi.
Altre attività con caratteristiche specifiche che le rendono soggette a tale obbligo sono riportate nell’Allegato I, D.P.R. n. 151/2011.
Il piano di emergenza deve contenere:
- Le misure adottate sia in esercizio che in emergenza - I nominativi degli addetti antincendio - La descrizione dei luoghi di lavoro e delle vie d’esodo - Le modalità di rilevazione e diffusione dell’allarme - Il numero e caratteristiche delle persone presenti, compresi lavoratori soggetti a rischi particolari - Chiare istruzioni di evacuazione - Planimetrie dei locali posizionamento dei sistemi antincendio
Se in un ufficio esistono più attività facenti capo a diversi datori di lavoro, i rispettivi piani di emergenza devono coordinarsi tra loro.
In attività ad alto rischio, è possibile che la prova debba essere ripetuta più volte nell’arco di un anno nel caso in cui l’esito delle esercitazioni metta in evidenza carenze gestionali o organizzative.
Nei luoghi di lavoro di dimensioni ridotte è prevista una semplificazione: in questi casi, la normativa prevede che vengano esposte le planimetrie con le vie d’esodo e le istruzioni di evacuazione semplificate.
D.M. 2 Settembre 2021:
requisiti addetti al servizio antincendio
Anche in questo caso, spetta al datore di lavoro l’obbligo di individuare e formare gli addetti alla gestione delle emergenze incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Uno dei cambiamenti messi in atto da questo decreto riguarda la gestione della formazione degli addetti antincendio: dal 4 ottobre 2022, infatti, gli addetti antincendio che operano nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio devono svolgere una formazione anche pratica, cosa che prima era prevista esclusivamente come requisito per attività a rischio alto.
L’entrata in vigore di tale regola ha un buon margine di elasticità e permette a tutti di adeguarsi con i giusti tempi, in quanto i corsi programmati prima dell’entrata in vigore del decreto e svolti entro il 3 aprile 2023 potranno essere gestiti secondo la vecchia disciplina.
I corsi antincendio assumono una nuova denominazione:
da essere classificati (D.M. 10 marzo 1998) secondo tre diversi gradi (“alto”, “medio” e “basso”), adesso sono divisi secondo tre livelli (“livello 1”, “livello 2” e “livello 3”),
i quali servono comunque a definire il rischio presente in azienda e, di conseguenza, i contenuti pratici e teorici presenti nel programma del corso.
CATEGORIA
TIPOLOLOGIA CORSO DI FORMAZIONE
TIPOLOGIA CORSO DI AGGIORNAMENTO
LIVELLO 1
4 ore (2 ore parte teorica + 2 ore esercitazione pratica)
2 ore esercitazione pratica
LIVELLO 2
8 ore (5 ore parte teorica + 3 ore esercitazione pratica)
5 ore (2 ore parte teorica + 3 ore esercitazione pratica)
LIVELLO 3
16 ore (12 ore parte teorica + 4 ore esercitazione pratica)
8 ore (5 ore parte teorica + 3 ore esercitazione pratica)
I livelli vengono assegnati secondo criteri specifici.
Il decreto fa oltretutto chiarezza sulla periodicità degli aggiornamenti, che deve esser svolta su base quinquennale.
Oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i corsi possono essere svolti da docenti esterni, oppure dallo stesso datore di lavoro o lavoratori dell’azienda opportunamente qualificati (riferimenti all’art. 6 e all’Allegato V del nuovo D.M. 02/09/2022).
Chi si occupa di erogare i corsi di formazione, infatti, deve essere in possesso di determinati requisiti. Questi variano sulla base delle tre tipologie di corsi antincendio di cui si occupa nello specifico il formatore, che riguardano l’abilitazione all’erogazione di moduli sia pratici che teorici, solo pratici, o solo teorici.
In generale, tra gli aspetti richiesti vi è l’aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e soddisfare almeno una di queste caratteristiche (le specifiche di ogni caratteristica cambiano sulla base della diversa abilitazione del docente):
- Esperienza di almeno 90 ore come docente in ambito antincendio; - Frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; - Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno e frequenza con certifica di un corso di formazione per docenti (punto non necessario per i docenti che si occupano di erogare esclusivamente la parte pratica); - Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
I lavoratori addetti al servizio antincendio che hanno effettuato corsi di formazione antecedentemente al 4 ottobre 2017, cioè 5 anni dall’entrata in vigore del presente decreto, hanno l’obbligo di aggiornamento con i nuovi contenuti e prova pratica entro dodici mesi dall’entrata in vigore di tale disposizione, cioè entro il 4 ottobre 2023.
D.M. 3 Settembre 2021:
criteri progettazione ed esercizio antincendio nei luoghi di lavoro
Questo decreto, chiamato anche “decreto Mini Codice”, partendo da quanto dichiarato dagli altri decreti individua e fornisce un quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro classificati a basso di rischio di incendio, con il chiaro obiettivo di evitare l’insorgere di un incendio, limitandone le conseguenze nel caso in cui si verifichi e specificando le misure precauzionali di esercizio attuabili.
Tante le innovazioni che introduce: sparisce la tripartizione del rischio e cambia notevolmente la progettazione delle vie d'esodo. Focalizza l’attenzione verso una progettazione inclusiva, che tenga di conto anche delle diverse caratteristiche di ciascun occupante, anche di chi presenta disabilità fisiche, mentali o sensoriali e che, per queste motivazioni, ha una diversa tipologia di interazione con l’ambiente.
Il DM introduce i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio, indicando misure di prevenzione, protezione e gestionali da adottare nei luoghi di lavoro a “basso rischio di incendio”.
Definisce poi le suddette attività come quelle non soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi non inserite nell’elenco del DPR 151/201)1 e non dotate di regola tecnica verticale.
In più, per essere classificato a basso rischio, il luogo di lavoro deve rispondere contemporaneamente ai seguenti requisiti:
- L’affollamento complessivo non deve superare il limite di 100 occupanti; - La superficie lorda complessiva non deve oltrepassare la soglia dei 1.000 mq; - I piani devono essere compresi tra le quote -5 e 24 metri; - Non devono effettuarsi lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio; - Non sono ammesse quantità significative di sostanze o miscele pericolose; - Non sono ammesse quantità significative di materiali combustibili;
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