VISIBILITÀ
Indumenti ad alta visibilità - norme di conformità EN471
L'art. 21 del Codice della strada e l'art. 37 del regolamento hanno reso obbligatori gli indumenti ad alta visibilità recependo la norma europea UNI EN 471 del marzo 1995 con il DM 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità”. Oggi tutti coloro che lavorano nei cantieri o in prossimità di essi devono obbligatoriamente indossare indumenti di visibilità fluorescenti e rifrangenti marcati CE in conformità ai requisiti della predetta norma UNI EN 471.
Gli indumenti ad alta visibilità sono classificati in 3 classi in funzione della quantità di materiale di fondo e materiale rifrangente necessario per avere un capo certificato secondo la EN 471. Con la Legge 1º agosto 2003, n. 214, si è inoltre voluto dare un'ulteriore svolta alla sicurezza dell'utente debole, rendendo obbligatorio l'uso di dispositivi retroriflettenti per rendere visibili, di giorno come di notte, tutti coloro che per qualsiasi necessità, devono presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata.